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| Artemisia»Statuto |
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StatutoSTATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARTEMISIA Modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5/12/2001. Articolo 1 E’ costituita l’associazione “Artemisia” L’associazione ha la sua sede legale in Firenze, Via del Mezzetta no.1/interno. La sua durata è illimitata. Articolo 2 L’associazione non ha scopo di lucro. L’associazione ha la finalità di: a) approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto all’inviolabilità del corpo femminile. Il progetto si fonda sull’autodeterminazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica psichica, sessuale od economica praticata nei confronti delle donne e dare visibilità alla loro forza. b) Fare opera di prevenzione e intervenire concretamente a favore di minori che subiscono violenza fisica, sessuale e psicologica fuori e all’interno della famiglia e di donne adulte che durante l’infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti. c) Interventi formativi – corsali e individualizzati – di alta formazione post laurea, di adeguamento e aggiornamento delle competenze professionali, di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di riqualificazione. d) Accoglienza e informazione per l’attivazione di risorse sociali, l’inserimento lavorativo o la scelta del percorso formativo. e) Colloqui orientativi al lavoro, counselling e bilancio di competenze. f) Iniziative di promozione dell’autonomia economica e lavorativa anche attraverso progetti di promozione dell’imprenditoria e work experiences. g) Interventi di tutoraggio nella formazione e nell’orientamento al lavoro e alla formazione L’associazione per conseguire tale scopo si propone tra l’altro: a)ricerche, convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere d’iniziativa tesa alla prevenzione, alla informazione e all’individuazione della problematica e agli interventi concreti di sostegno. b) La realizzazione di un centro di prima accoglienza dove sia le donne e i minori possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza allorquando subiscono violenze all’interno della famiglia o in altri casi in cui ciò si renda necessario. c) La gestione di una casa-rifugio segreta, o altre strutture da noi ritenute necessarie conformi alle finalità della nostra associazione, dove ospitare donne e minori in situazioni di rischio. La gestione di tali strutture, anche in considerazione di analoghe esperienze italiane e straniere, verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito che si riconosca nelle finalità dell’associazione, fermo restando che ci si potrà avvalere di consulenze di operatori secondo le necessità. d) L’accesso alla conoscenza e lo sviluppo delle normative e delle politiche che riguardano le donne e i minori anche attraverso programmi specifici. e) L’intervento e la costituzione di parte civile, nel processo per violenza carnale, atti di libidine, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento, penale, civile e amministrativo, che veda la donna o il/la minore come oggetto di violenza. f) Per realizzare tali finalità, l’associazione ritiene importante avviare la sperimentazione di forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le amministrazioni locali della Toscana (Regione, Provincia, Comuni, USL, Università, ecc). g) Attività di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro Articolo 3 Il patrimonio sociale è costituito: a) dai contributi delle associate; b) dai beni acquistati con questi contributi; c) da ogni altro provento; d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell’Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo e le entrate di cui all’art.4 che risultino non spese, dovranno essere destinate al raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statutarie e perseguite da altre associazioni di donne. I modi e i termini saranno stabiliti dall’assemblea delle socie. Articolo 4 Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalle quote sociali annuali; b) dal reddito del patrimonio c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell’Associazione; d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2. Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Articolo 5 Possono essere socie dell’associazione tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 2. Queste si impegnano ad accettare lo statuto e attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale. La qualità di socia da diritto a ricevere regolarmente i materiali prodotti dall’associazione, ed essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell’assemblea. Le socie si distinguono in: a) socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e che hanno elaborato il progetto. b) socie ordinarie: sono le donne che, presentate da almeno una socia, chiedono, condividendone le finalità, di far parte dell’Associazione. La qualità di socia si acquista con l’approvazione della maggioranza dell’assemblea generale e con il pagamento della quota associativa stabilita dall’associazione. Articolo 6 La socia cessa di appartenere all’associazione: a) per dimissioni, quando ne dia comunicazione alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall’associazione. c) Per morosità e sull’esclusione dell’assemblea delle socie con la maggioranza di due terzi delle presenti, sentita la socia interessata. In questi casi la delibera è validamente assunta e la convocazione dell’assemblea ne contiene la espressa previsione specificata in apposito punto all’ordine del giorno. La socia che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale. Articolo 7 Sono organi dell’associazione: 1- La Presidente 2- La Vice Presidente 3- L’Assemblea generale delle Socie 4- Il Consiglio di Amministrazione 5- La Segretaria-Tesoriera Tutte le cariche sono gratuite Articolo 8 Articolo 9 L’Assemblea generale delle socie è composta dalle socie fondatrici e ordinarie. L’Assemblea: a) discute tutte le linee generali di attività dell’associazione; b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole socie; c) approva il regolamento, il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione d) procede alla nomina della cariche sociali previste nel presente statuto e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su iniziativa della Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle socie. Salvo quanto espressamente previsto all’articolo 6, per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea si applicano le seguenti norme: 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle socie; e in seconda convocazione quale sia il numero delle presenti 2) le deliberazioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle socie, e in seconda convocazione quale sia il numero delle presenti 3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Articolo 10 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all’art.2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all’Assemblea Generale delle socie. Si riunisce almeno due volte l’anno e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per cinque anni. Esso è composto da 5 (cinque) componenti elette dall’Assemblea Generale di tutte le socie con le modalità e maggioranza di cui all’art.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina le proprie componenti, la Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria-Tesoriera dell’Associazione. Sulle proposte emerse dall’Assemblea il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle componenti ed eccezionalmente a donne che non ne facciano parte. Propone il regolamento interno delle attività dell’Associazione. Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Delibera sulle liti attive e passive. Stabilisce, salvo approvazione dell’Assemblea le quote associative per le diverse categorie di socie. Tutti gli organi del Consiglio di Amministrazione possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedono. Articolo 11 La Segretaria-tesoriera assicura la redazione dei verbali dell’Assemblea generale, salvo diversa decisione presa all’inizio di un’assemblea, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell’Associazione. La segretaria-tesoriera viene eletta tra le componenti del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio, con le maggioranze previste dall’art.9 Articolo 12 La durata dell’Associazione è prevista per un tempo indeterminato, salvo ne sia deliberato lo scioglimento con due terzi delle aventi diritto al voto. Articolo 13 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni. |
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